Come promesso pubblichiamo il resoconto della presentazione "Creare e Gestire un'attività" che Marta, la nostra inviata all'evento MammaCheBlog Creativo dello scorso novembre 2013, ha scritto per noi.
Come vi abbiamo già raccontato, alcune settimane fa Giada di Gingerlab ed io abbiamo partecipato alla giornata MammacheblogCreativo organizzata da Fattore Mamma per parlare del nostro fantastico team!
Nel pomeriggio ci siamo fermate ad assistere ad una talk dal tema "Creare
e gestire un'attività" tenuta da Silvia Tropea, avvocato, e da Lucia
Busca, esperta di gestione amministrativa.
Visto che l'argomento è spinoso e potenzialmente interessante per tutti,
abbiamo pensato di trascrivere qui gli appunti presi e di chiarirci un po’ le
idee. Entrambe non siamo esperte dell'argomento, quindi riportiamo
semplicemente quanto abbiamo appreso in questa occasione.
La talk partiva dalla premessa che i creativi sono spesso visti come gente
strana e un po’ svampita e che questo pensiero andrebbe confutato con i fatti: un'attività
creativa per avere successo deve darsi un'organizzazione, anche minima.
I soggetti a cui si è fatto riferimento sono sia i collaboratori
occasionali freelance (si è fatto l'esempio di un grafico che realizza banner
per blog o siti internet), sia gli artigiani/venditori, come nel caso di chi
vende su Etsy.
I tre argomenti affrontati sono stati:
1.
I regimi fiscali
2.
La contrattualistica
3.
La tutela delle immagini
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Partiamo dal primo tema: I REGIMI FISCALI.
foto di JJMFinance |
Per ovvi motivi fiscali e legali, ma anche per una ragione che finora non
avevo mai considerato: lavorare in nero ci rende dei dilettanti agli occhi dei
potenziali clienti, che ci vedono come dei piccoli artigiani che fanno
lavoretti e che non si danno la pena di mettersi in regola perché forse non
credono che arriveranno mai a cavare qualcosa dalla propria attività. È
negativo a livello di immagine, insomma.
Per emergere dal lavoro nero è necessario quindi darsi una struttura
organizzativa.
Quando ci si mette "in proprio" la propria attività si può
configurare come attività d’impresa o attività di lavoratore autonomo
occasionale.
Il lavoratore autonomo occasionale (è il caso che più ci interessa)
pratica l'esercizio di arti e professioni svolgendo prestazioni, appunto, solo occasionali.
La materia è disciplinata a partire dall'articolo 2222 del Codice Civile.
Una prestazione per definirsi occasionale deve essere:
1.
sporadica, nel nostro caso per esempio con vendite saltuarie;
2. non organizzata, nel senso di non svolta in locali propriamente destinati
ad un'attività lavorativa;
3.
non professionale, che non costituisca quindi la propria attività
principale;
4. con portata limitata, sia temporale (assenza di rapporto di lavoro
continuativo con un cliente/committente) sia economica (limitata entro un tetto
massimo di entrate).
foto di vintageseventyfive |
Se si rientra in questa casistica, è sufficiente emettere una ricevuta
per prestazioni occasionali, che riporti la somma dell'importo della
prestazione più il 20% della ritenuta d'acconto (art. 5 del Dpr. 633/72).
Quali sono i limiti?
- non superare 5000 € lordi annui di entrate;
- non versare contributi previdenziali;
- non superare i 30 giorni continuativi di rapporto di lavoro per ogni
committente;
- dover applicare una marca da bollo da 2€ per cifre oltre i 77,47€ di
importo.
L'impresa ha invece tutte le caratteristiche opposte alle precedenti e quindi:
1.
svolge un'attività continuata nel tempo;
2. dispone di locali preposti all'attività lavorativa;
3. si configura come attività professionale;
4. può avere rapporti di lavoro continuativi con i committenti.
2. dispone di locali preposti all'attività lavorativa;
3. si configura come attività professionale;
4. può avere rapporti di lavoro continuativi con i committenti.
Se rientriamo in questa casistica, sarà necessario aprire una Partita
Iva, con una semplice comunicazione all'Agenzia delle Entrate e la scelta
di un codice attività "ATECO". Sarà poi necessario affidarsi ad un
professionista (un commercialista) che ci aiuterà con i vari passi burocratici
da svolgere per iniziare la nostra attività e che gestirà la successiva
contabilità della nostra impresa.
foto di a4ds |
Arriviamo ai veri e propri regimi fiscali. Tralasciando quello
ordinario, nella talk si è accennato al regime semplificato e al regime
per le nuove iniziative imprenditoriali, per concentrarsi poi sul
"regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in
mobilità", meglio noto come regime dei minimi.
Il regime dei minimi è utile in particolare per i giovani al momento
dell'inizio di un'attività ed è più conveniente in quanto non prevede Irpef,
Irap, Iva, studi di settore e spesometro; ha invece una tassazione sostitutiva
del 5%.
I requisiti per potervi accedere sono i seguenti:
- avere meno di 35 anni (salvo il caso dei lavoratori in mobilità);
- avere ricavi al di sotto di 30.000 € annui;
- mantenere i propri investimenti al di sotto di 15.000 € annui.
Questo regime può avere una durata massima di 5 anni, dopo i quali si
rientra nel regime ordinario.
Infine, un reminder per chi, come noi, vende online. Tutte le
piattaforme di vendita come Etsy sono solo dei semplici intermediari per la
nostra attività e non si curano dei nostri obblighi fiscali: gli
unici che sono chiamati ad occuparsene, infatti, siamo NOI. Vi
consigliamo quindi di armarvi di un pò di pazienza e di archiviare per bene in
una cartella organizzata sia le fatture emesse sia le ricevute delle spese
effettuate.
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Secondo tema: L'ACCORDO CONTRATTUALE
foto di SketchInc |
"La stretta di mano sul web non funziona": così ha avuto inizio
la seconda parte della talk, sostenendo che un cordiale scambio di mail sia la
nuova stretta di mano.
Stabilire un accordo contrattuale fra due parti che intendono avere un
rapporto lavorativo è fondamentale per chiarire molti aspetti del lavoro e
per mettersi al riparo da eventuali contenziosi.
Un accordo contrattuale, anche molto semplice, è necessario, sia nel caso
della collaborazione freelance sia in quello dell'attività di vendita, compresa
quella online.
Per quanto riguarda l'attività di vendita su Etsy, l'argomento potrebbe
essere interessante per esempio per chi accetta wholesale.
Nel caso della collaborazione freelance, l'accordo viene stipulato fra
privati e professionisti.
Qualunque sia l'attività che svolgiamo, dobbiamo metterci in testa che il
rapporto con il cliente si svolge alla pari, quindi non dobbiamo sentirci in
posizione subordinata ed accettare condizioni per noi svantaggiose.
E' sufficiente stipulare un accordo anche via email, basta che siano sempre
messe bene in chiaro le prestazioni reciproche.
Cosa non può mai mancare in un accordo di questo tipo?
- Chi sono le parti interessate.
- Qual è la prestazione oggetto dell'accordo, con una descrizione dettagliata che citi il tipo di lavoro, le tempistiche di svolgimento ed il livello qualitativo da raggiungere (non fatevi scrupoli a mettere tutto in chiaro!).
- La controprestazione, quindi i tempi e le modalità del pagamento.
foto di OnceUponaPaper |
La vendita sul web è invece normata da una legge obsoleta che regola la vendita a
distanza o al di fuori di locali commerciali: per intenderci, è la vendita
porta a porta.
Questa legge dovrebbe essere abolita a partire dal mese di giugno del 2014
e sostituta da una nuova legge che recepisca una direttiva dell'Unione Europea in materia. L'Italia è
già al limite di una multa comunitaria se non si adeguerà entro questi tempi
alla legge europea. Forse quindi sono in arrivo dei cambiamenti per noi:
staremo all'erta e vi terremo aggiornati.
Dovrebbe aumentare ancora di più la tutela del consumatore, che già ora è
il cardine di questa materia, basata essenzialmente sull'inalienabile diritto
di recesso.
Fondamentali per chi vende saranno quindi ancora di più le condizioni
generali di vendita, le "policies" di Etsy per intenderci.
Le nostre condizioni di vendita sono in sostanza l’accordo contrattuale che
chi compra un nostro prodotto accetta all’atto dell’acquisto: potrebbe essere
un’idea, quindi, inserire un link che indirizzi alle nostre policies nel
messaggio automatico che viene inviato al compratore al momento della vendita
avvenuta.
Per concludere, quindi, ripassiamo insieme i punti fondamentali che
devono essere presenti nelle nostre condizioni di vendita:
1.
come deve avvenire l'ordine;
2.
come avverrà la consegna;
3.
quali sono i costi di spedizione;
4.
come dovrà avvenire il pagamento;
5.
come ci si comporterà in merito al diritto di recesso, sia da parte del
compratore (recesso della merce), che del venditore (recesso dell'ordine);
6.
come avverranno gli eventuali resi e sostituzioni merce;
7.
come funziona la garanzia, se prevista;
8.
come ci si comporta in merito a privacy e trattamento dei dati del cliente.
Ricordate che le vostre condizioni di vendita devono rispettare la
normativa, che dovete quindi prima di tutto CONOSCERE.
Avete controllato: tutto a posto nelle vostre policies? In bocca al lupo
per le vendite!
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Ultimo capitolo: LA TUTELA DELLE IMMAGINI
Partiamo con due premesse.
Innanzitutto questo discorso vale non solo per le immagini, ma anche per tutti i contenuti che si
possono trovare in una pagina web, e quindi video, disegni originali,
testi.
Secondo punto, fondamentale: dobbiamo sì imparare a tutelare le
nostre immagini e i nostri contenuti, ma anche per primi rispettare quelli
degli altri. Prima regola, quindi, dare il buon esempio.
Quando si parla di immagini si fa riferimento sia alle semplici fotografie,
che usiamo per esempio per illustrare un post sul nostro blog, sia alle
immagini assimilabili a vere e proprie opere fotografiche dal carattere
creativo. Sarebbe interessante approfondire l'argomento per capire in che modo
viene sancito il sottile confine fra una bella foto e un'opera fotografica, ma
questo non è il tema che ci preme in questo momento.
foto di velozvonok |
Partiamo dal caso delle immagini come opere creative. La legge a cui
ci si riferisce per disciplinare questa materia tanto per cambiare è molto
vecchia, del tutto inattuale ed inadeguata al mondo della rete. Si tratta della
legge che tutela le opere di ingegno che risale alla fine dell'800, si può dire
quasi al tempo della nascita della fotografia, quando i fotografi
professionisti scrivevano a mano sulla propria opera il nome dell'autore e la
data dello scatto. Questa legge garantisce il diritto all'utilizzazione
economica dell'immagine e i diritti morali a colui che ha la paternità
dell'opera, fino a 70 anni dalla sua morte (a favore degli eredi).
Si parla delle opere di ingegno anche nel Codice Civile a partire dall'art.
2575.
La "semplice" fotografia viene invece tutelata
dall'articolo 88 della Legge sul Diritto d'Autore (L.
633/41): viene garantito il diritto di utilizzazione economica dell'immagine per
20 anni, nonché il diritto esclusivo di riprodurla e di diffonderla.
foto di PopMount |
Ma cosa possiamo fare per tutelare le nostre immagini, di qualsiasi tipo si
tratti?
Allo stesso modo in cui il fotografo dei primi albori scriveva a mano sulla
propria opera, il metodo che viene consigliato è quello di "firmare
digitalmente" le nostre immagini, apponendogli il nome del fotografo
che l'ha realizzata e/o il nome di chi ne detiene i diritti e la data di quando
è stata scattata, secondo quanto stabilito dall'art. 90 della Legge sul Diritto
d'Autore (L. 633/41).
Breve divagazione etsiana: spesso su Etsy, siamo state sconsigliate di
apporre scritte sulle nostre foto perché disturbano l'inserimento nelle
treasury. Ora, credo occorra mediare fra le due cose: se siamo preoccupate che
la nostra foto possa essere usata indebitamente, allora pensiamo di inserire la
scritta in un punto che sia sì difficile da occultare per un potenziale
"ladro di immagini", ma che nell'anteprima utile per le treasury non
venga inquadrata.
Il simbolo del copyright, questo © per intenderci, non è un
simbolo riconosciuto in Italia e quindi non ha valore agli occhi della nostra
legge: non serve a nulla; lo si usa di solito perché nell'immaginario
collettivo viene associato ad un diritto riservato.
Cosa dobbiamo fare invece se stiamo cercando delle immagini per
illustrare un nostro post, per esempio?
Per essere certi di rispettare le immagini altrui, la prima mossa dovrebbe
essere quella di cercarle in siti appositi e quindi di scegliere immagini
ufficialmente utilizzabili: esiste per esempio il motore di ricerca Creative
Commons, con licenza CC che garantisce il diritto di ripubblicazione (è un marchio
privato senza valore legale). La licenza CC rappresenta una via di mezzo fra la
dicitura C di Copyright (tutti i diritti riservati) e PD di Pubblico
Dominio (nessun diritto riservato), introducendo il concetto di "alcuni
diritti riservati" stabiliti dall'autore stesso.
Vietatissimo ovviamente usare immagini "firmate". Se vogliamo
usare un'immagine trovata nel web, la cosa migliore da fare è contattare il
proprietario e richiedere il permesso; il minimo dovrebbe essere almeno citarne
la fonte, con un link al sito originale, anche se purtroppo spesso non abbiamo
la garanzia che il sito su cui l'abbiamo trovata sia effettivamente
proprietario dei diritti, quindi rischiamo comunque di passare dalla parte del
torto. Pensiamoci!
Un'altra soluzione proposta è quella di usare l'immagine
"degradata", cioè in bassa risoluzione: questo viene consentito da
una sentenza di alcuni anni fa, ma esclusivamente per fini didattici e senza
scopo di lucro.
Questa interessante talk si è conclusa con
uno spunto di riflessione utile a tutti: il web è comunicazione, e più
di tutto contano la reputazione, l'affidabilità e il rispetto
reciproco fra collaboratori, clienti, venditori. Perdere questa reputazione
fa perdere credito a noi e alla nostra attività e le informazioni di questo
tipo in rete si diffondono velocemente. Quindi, rispettare la
"netiquette" e le regole non scritte deve essere alla base di
qualsiasi nostro comportamento online.
splendido lavoro, veramente grazie delle informazioni utilissime e che mi hanno chiarito tanti dubbi.
RispondiEliminaSiete proprio brave!
buon anno ancora!!!!!
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaPrima ho sbagliato la domanda. Il collaboratore rilascia la ricevuta al committente che si adopera per versare la ritenuta d'acconto. Inoltre il committente deve avere p.iva altrimenti non si tratta di prestazione occasionale. Qualcosa non mi torna.
RispondiEliminaCiao Roberta, questo articolo è la trascrizione degli appunti presi alla talk a cui abbiamo partecipato io e Giada, che era genericamente rivolta a chi intende aprire un'attività, ma è chiaro che le casistiche sono molte e diverse fra loro. Credo di essere stata piuttosto precisa nel riportare quanto detto nella talk, ma ribadisco che non sono un'esperta in materia, come premesso all'inizio dell'articolo.
EliminaTi ho risposto anche sul thread!
Marta
Salve, ottimo lavoro! Ma ho una domanda. Essendo studentessa posso considerare la vendita su etsy come attività non principale? Ed ancora, se nostro negozio etsy è semore online, come nel caso di banner può essere considerato occassionale? Grazie ancora!
RispondiEliminaLe nostre incognite a livello fiscale sono ancora molte. Questo articolo ha aperto una discussione che ci ha portato a decidere di raccogliere delle domande più mirate sulle nostre particolari casistiche da proporre magari proprio alle esperte di cui si parla in questo articolo. Mettiamo in lista anche le tue. Seguici prossimamente per saperne di più!
EliminaArticolo utilissimo, grazie!
RispondiEliminaGrazie mille per le info utilissime!!!!
RispondiEliminaThank you for sharinng this
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