30 dicembre 2013

Creare e gestire una attività

Come promesso pubblichiamo il resoconto della presentazione "Creare e Gestire un'attività" che Marta, la nostra inviata  all'evento  MammaCheBlog Creativo dello scorso novembre 2013,  ha scritto per noi.


Come vi abbiamo già raccontato, alcune settimane fa Giada di Gingerlab ed io abbiamo partecipato alla giornata MammacheblogCreativo organizzata da Fattore Mamma per parlare del nostro fantastico team!
Nel pomeriggio ci siamo fermate ad assistere ad una talk dal tema "Creare e gestire un'attività" tenuta da Silvia Tropea, avvocato, e da Lucia Busca, esperta di gestione amministrativa.   
Visto che l'argomento è spinoso e potenzialmente interessante per tutti, abbiamo pensato di trascrivere qui gli appunti presi e di chiarirci un po’ le idee. Entrambe non siamo esperte dell'argomento, quindi riportiamo semplicemente quanto abbiamo appreso in questa occasione.
La talk partiva dalla premessa che i creativi sono spesso visti come gente strana e un po’ svampita e che questo pensiero andrebbe confutato con i fatti: un'attività creativa per avere successo deve darsi un'organizzazione, anche minima.  
I soggetti a cui si è fatto riferimento sono sia i collaboratori occasionali freelance (si è fatto l'esempio di un grafico che realizza banner per blog o siti internet), sia gli artigiani/venditori, come nel caso di chi vende su Etsy.  
I tre argomenti affrontati sono stati:
1.    I regimi fiscali
2.    La contrattualistica
3.    La tutela delle immagini
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Partiamo dal primo tema: I REGIMI FISCALI.
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La premessa è che tutti noi siamo contrari al lavoro nero, vero? La risposta giusta è sì.
Per ovvi motivi fiscali e legali, ma anche per una ragione che finora non avevo mai considerato: lavorare in nero ci rende dei dilettanti agli occhi dei potenziali clienti, che ci vedono come dei piccoli artigiani che fanno lavoretti e che non si danno la pena di mettersi in regola perché forse non credono che arriveranno mai a cavare qualcosa dalla propria attività. È negativo a livello di immagine, insomma.
Per emergere dal lavoro nero è necessario quindi darsi una struttura organizzativa.  
Quando ci si mette "in proprio" la propria attività si può configurare come attività d’impresa o attività di lavoratore autonomo occasionale.  
Il lavoratore autonomo occasionale (è il caso che più ci interessa) pratica l'esercizio di arti e professioni svolgendo prestazioni, appunto, solo occasionali. La materia è disciplinata a partire dall'articolo 2222 del Codice Civile.
Una prestazione per definirsi occasionale deve essere:
1.    sporadica, nel nostro caso per esempio con vendite saltuarie;
2.  non organizzata, nel senso di non svolta in locali propriamente destinati ad un'attività lavorativa;
3.    non professionale, che non costituisca quindi la propria attività principale;
4.  con portata limitata, sia temporale (assenza di rapporto di lavoro continuativo con un cliente/committente) sia economica (limitata entro un tetto massimo di entrate).
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Se si rientra in questa casistica, è sufficiente emettere una ricevuta per prestazioni occasionali, che riporti la somma dell'importo della prestazione più il 20% della ritenuta d'acconto (art. 5 del Dpr. 633/72).
Quali sono i limiti?
- non superare 5000 € lordi annui di entrate;
- non versare contributi previdenziali;
- non superare i 30 giorni continuativi di rapporto di lavoro per ogni committente;
- dover applicare una marca da bollo da 2€ per cifre oltre i 77,47€ di importo.
L'impresa ha invece tutte le caratteristiche opposte alle precedenti e quindi:
1.    svolge un'attività continuata nel tempo;
2.    dispone di locali preposti all'attività lavorativa;
3.    si configura come attività professionale;
4.    può avere rapporti di lavoro continuativi con i committenti.
Se rientriamo in questa casistica, sarà necessario aprire una Partita Iva, con una semplice comunicazione all'Agenzia delle Entrate e la scelta di un codice attività "ATECO". Sarà poi necessario affidarsi ad un professionista (un commercialista) che ci aiuterà con i vari passi burocratici da svolgere per iniziare la nostra attività e che gestirà la successiva contabilità della nostra impresa.
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I casi di attività di impresa possono essere anche più semplici di quanto immaginiamo. E’ stato fatto l’esempio di un grafico che realizza un banner per un sito internet: dato che il banner resta sul sito per un tempo prolungato, il rapporto di lavoro è da considerarsi continuativo e la prestazione deve quindi essere fatturata.
Arriviamo ai veri e propri regimi fiscali. Tralasciando quello ordinario, nella talk si è accennato al regime semplificato e al regime per le nuove iniziative imprenditoriali, per concentrarsi poi sul "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità", meglio noto come regime dei minimi.
Il regime dei minimi è utile in particolare per i giovani al momento dell'inizio di un'attività ed è più conveniente in quanto non prevede Irpef, Irap, Iva, studi di settore e spesometro; ha invece una tassazione sostitutiva del 5%.
I requisiti per potervi accedere sono i seguenti:
- avere meno di 35 anni (salvo il caso dei lavoratori in mobilità);
- avere ricavi al di sotto di 30.000 € annui;
- mantenere i propri investimenti al di sotto di 15.000 € annui.
Questo regime può avere una durata massima di 5 anni, dopo i quali si rientra nel regime ordinario.
Infine, un reminder per chi, come noi, vende online. Tutte le piattaforme di vendita come Etsy sono solo dei semplici intermediari per la nostra attività e non si curano dei nostri obblighi fiscali: gli unici che sono chiamati ad occuparsene, infatti, siamo NOI. Vi consigliamo quindi di armarvi di un pò di pazienza e di archiviare per bene in una cartella organizzata sia le fatture emesse sia le ricevute delle spese effettuate.
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Secondo tema: L'ACCORDO CONTRATTUALE  
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"La stretta di mano sul web non funziona": così ha avuto inizio la seconda parte della talk, sostenendo che un cordiale scambio di mail sia la nuova stretta di mano.

Stabilire un accordo contrattuale fra due parti che intendono avere un rapporto lavorativo è fondamentale per chiarire molti aspetti del lavoro e per mettersi al riparo da eventuali contenziosi.
Un accordo contrattuale, anche molto semplice, è necessario, sia nel caso della collaborazione freelance sia in quello dell'attività di vendita, compresa quella online.
Per quanto riguarda l'attività di vendita su Etsy, l'argomento potrebbe essere interessante per esempio per chi accetta wholesale.
Nel caso della collaborazione freelance, l'accordo viene stipulato fra privati e professionisti.
Qualunque sia l'attività che svolgiamo, dobbiamo metterci in testa che il rapporto con il cliente si svolge alla pari, quindi non dobbiamo sentirci in posizione subordinata ed accettare condizioni per noi svantaggiose.  
E' sufficiente stipulare un accordo anche via email, basta che siano sempre messe bene in chiaro le prestazioni reciproche.
Cosa non può mai mancare in un accordo di questo tipo?

  1. Chi sono le parti interessate.
  2. Qual è la prestazione oggetto dell'accordo, con una descrizione dettagliata che citi il tipo di lavoro, le tempistiche di svolgimento ed il livello qualitativo da raggiungere (non fatevi scrupoli a mettere tutto in chiaro!).
  3. La controprestazione, quindi i tempi e le modalità del pagamento.

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La vendita sul web è invece normata da una legge obsoleta che regola la vendita a distanza o al di fuori di locali commerciali: per intenderci, è la vendita porta a porta.
Questa legge dovrebbe essere abolita a partire dal mese di giugno del 2014 e sostituta da una nuova legge che recepisca una direttiva dell'Unione Europea in materia. L'Italia è già al limite di una multa comunitaria se non si adeguerà entro questi tempi alla legge europea. Forse quindi sono in arrivo dei cambiamenti per noi: staremo all'erta e vi terremo aggiornati.
Se intanto volete sapere di cosa si tratta, se ne parla qui.
Dovrebbe aumentare ancora di più la tutela del consumatore, che già ora è il cardine di questa materia, basata essenzialmente sull'inalienabile diritto di recesso.  
Fondamentali per chi vende saranno quindi ancora di più le condizioni generali di vendita, le "policies" di Etsy per intenderci.
Le nostre condizioni di vendita sono in sostanza l’accordo contrattuale che chi compra un nostro prodotto accetta all’atto dell’acquisto: potrebbe essere un’idea, quindi, inserire un link che indirizzi alle nostre policies nel messaggio automatico che viene inviato al compratore al momento della vendita avvenuta.
Per concludere, quindi, ripassiamo insieme i punti fondamentali che devono essere presenti nelle nostre condizioni di vendita:
1.    come deve avvenire l'ordine;
2.    come avverrà la consegna;
3.    quali sono i costi di spedizione;
4.    come dovrà avvenire il pagamento;
5.    come ci si comporterà in merito al diritto di recesso, sia da parte del compratore (recesso della merce), che del venditore (recesso dell'ordine);
6.    come avverranno gli eventuali resi e sostituzioni merce;
7.    come funziona la garanzia, se prevista;
8.    come ci si comporta in merito a privacy e trattamento dei dati del cliente.
Ricordate che le vostre condizioni di vendita devono rispettare la normativa, che dovete quindi prima di tutto CONOSCERE.
Avete controllato: tutto a posto nelle vostre policies? In bocca al lupo per le vendite!

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Ultimo capitolo: LA TUTELA DELLE IMMAGINI  
Partiamo con due premesse.
Innanzitutto questo discorso vale non solo per le immagini, ma anche per tutti i contenuti che si possono trovare in una pagina web, e quindi video, disegni originali, testi.
Secondo punto, fondamentale: dobbiamo sì  imparare a tutelare le nostre immagini e i nostri contenuti, ma anche per primi rispettare quelli degli altri. Prima regola, quindi, dare il buon esempio.
Quando si parla di immagini si fa riferimento sia alle semplici fotografie, che usiamo per esempio per illustrare un post sul nostro blog, sia alle immagini assimilabili a vere e proprie opere fotografiche dal carattere creativo. Sarebbe interessante approfondire l'argomento per capire in che modo viene sancito il sottile confine fra una bella foto e un'opera fotografica, ma questo non è il tema che ci preme in questo momento.
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Partiamo dal caso delle immagini come opere creative. La legge a cui ci si riferisce per disciplinare questa materia tanto per cambiare è molto vecchia, del tutto inattuale ed inadeguata al mondo della rete. Si tratta della legge che tutela le opere di ingegno che risale alla fine dell'800, si può dire quasi al tempo della nascita della fotografia, quando i fotografi professionisti scrivevano a mano sulla propria opera il nome dell'autore e la data dello scatto. Questa legge garantisce il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine e i diritti morali a colui che ha la paternità dell'opera, fino a 70 anni dalla sua morte (a favore degli eredi).
Si parla delle opere di ingegno anche nel Codice Civile a partire dall'art. 2575.
La "semplice" fotografia viene invece tutelata dall'articolo 88 della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/41): viene garantito il diritto di utilizzazione economica dell'immagine per 20 anni, nonché il diritto esclusivo di riprodurla e di diffonderla.
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Ma cosa possiamo fare per tutelare le nostre immagini, di qualsiasi tipo si tratti?
Allo stesso modo in cui il fotografo dei primi albori scriveva a mano sulla propria opera, il metodo che viene consigliato è quello di "firmare digitalmente" le nostre immagini, apponendogli il nome del fotografo che l'ha realizzata e/o il nome di chi ne detiene i diritti e la data di quando è stata scattata, secondo quanto stabilito dall'art. 90 della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/41).  
Breve divagazione etsiana: spesso su Etsy, siamo state sconsigliate di apporre scritte sulle nostre foto perché disturbano l'inserimento nelle treasury. Ora, credo occorra mediare fra le due cose: se siamo preoccupate che la nostra foto possa essere usata indebitamente, allora pensiamo di inserire la scritta in un punto che sia sì difficile da occultare per un potenziale "ladro di immagini", ma che nell'anteprima utile per le treasury non venga inquadrata.
Il simbolo del copyright, questo © per intenderci, non è un simbolo riconosciuto in Italia e quindi non ha valore agli occhi della nostra legge: non serve a nulla; lo si usa di solito perché nell'immaginario collettivo viene associato ad un diritto riservato.
Cosa dobbiamo fare invece se stiamo cercando delle immagini per illustrare un nostro post, per esempio?
Per essere certi di rispettare le immagini altrui, la prima mossa dovrebbe essere quella di cercarle in siti appositi e quindi di scegliere immagini ufficialmente utilizzabili: esiste per esempio il motore di ricerca Creative Commons, con licenza CC che garantisce il diritto di ripubblicazione (è un marchio privato senza valore legale). La licenza CC rappresenta una via di mezzo fra la dicitura C di Copyright (tutti i diritti riservati) e PD di Pubblico Dominio (nessun diritto riservato), introducendo il concetto di "alcuni diritti riservati" stabiliti dall'autore stesso.
Vietatissimo ovviamente usare immagini "firmate". Se vogliamo usare un'immagine trovata nel web, la cosa migliore da fare è contattare il proprietario e richiedere il permesso; il minimo dovrebbe essere almeno citarne la fonte, con un link al sito originale, anche se purtroppo spesso non abbiamo la garanzia che il sito su cui l'abbiamo trovata sia effettivamente proprietario dei diritti, quindi rischiamo comunque di passare dalla parte del torto. Pensiamoci!
Un'altra soluzione proposta è quella di usare l'immagine "degradata", cioè in bassa risoluzione: questo viene consentito da una sentenza di alcuni anni fa, ma esclusivamente per fini didattici e senza scopo di lucro.


Questa interessante talk si è conclusa con uno spunto di riflessione utile a tutti: il web è comunicazione, e più di tutto contano la reputazione, l'affidabilità e il rispetto reciproco fra collaboratori, clienti, venditori. Perdere questa reputazione fa perdere credito a noi e alla nostra attività e le informazioni di questo tipo in rete si diffondono velocemente. Quindi, rispettare la "netiquette" e le regole non scritte deve essere alla base di qualsiasi nostro comportamento online.

scritto da Marta

9 commenti:

  1. splendido lavoro, veramente grazie delle informazioni utilissime e che mi hanno chiarito tanti dubbi.
    Siete proprio brave!
    buon anno ancora!!!!!

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  2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  3. Prima ho sbagliato la domanda. Il collaboratore rilascia la ricevuta al committente che si adopera per versare la ritenuta d'acconto. Inoltre il committente deve avere p.iva altrimenti non si tratta di prestazione occasionale. Qualcosa non mi torna.

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    Risposte
    1. Ciao Roberta, questo articolo è la trascrizione degli appunti presi alla talk a cui abbiamo partecipato io e Giada, che era genericamente rivolta a chi intende aprire un'attività, ma è chiaro che le casistiche sono molte e diverse fra loro. Credo di essere stata piuttosto precisa nel riportare quanto detto nella talk, ma ribadisco che non sono un'esperta in materia, come premesso all'inizio dell'articolo.
      Ti ho risposto anche sul thread!
      Marta

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  4. Salve, ottimo lavoro! Ma ho una domanda. Essendo studentessa posso considerare la vendita su etsy come attività non principale? Ed ancora, se nostro negozio etsy è semore online, come nel caso di banner può essere considerato occassionale? Grazie ancora!

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    Risposte
    1. Le nostre incognite a livello fiscale sono ancora molte. Questo articolo ha aperto una discussione che ci ha portato a decidere di raccogliere delle domande più mirate sulle nostre particolari casistiche da proporre magari proprio alle esperte di cui si parla in questo articolo. Mettiamo in lista anche le tue. Seguici prossimamente per saperne di più!

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